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Apprendistato

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Il nostro Studio si occupa dell’inquadramento e dell’avviamento al lavoro per l’apprendista; i Servizi , curati dagli esperti del nostro Studio Professionale, sono i seguenti:

  • PFI – Piano Formativo Individuale Formazione Professionalizzante
  • Registro Presenze
  • Gestione assenze del lavoratore
  • Gestione per l’Intera Formazione ( 18 – 24 – 36 mesi) attraverso il pagamento Una Tantum del nostro Servizio

A seguito della normativa vigente che rende O B B L I G A T O R I A la redazione del PFI ( Piano Formativo Individuale) dell’Apprendista, evidenziamo che il nostro Studio , provvederà alla redazione del Piano Formativo Individuale relativo alla Formazione Professionalizzante, che è un onerre a carico dell’Azienda e deve essere perentoriamente elaborato entro e non oltre 45 gg dalla data di assunzione. Attraverso il supporto tecnico e assistenziale dei nostri Consulenti, verranno date tutte le informazioni necessarie ai fini dell’inserimento delle ore di formazione dell’Apprendista e della modalità di svolgimento.

Il contratto di ’apprendistato è una tipologia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato rivolto alla formazione e all’occupazione giovanile; è disciplinato dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche.

E’ suddiviso principalmente in tre tipologie:

  1. apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, rivolto ai giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni, volto al conseguimento di una tra le suddette qualificazioni in ambito lavorativo;
  2. apprendistato professionalizzante, i cui destinatari sono i giovani dai 18 e i 29 anni, per l’ apprendimento e il conseguimento di un mestiere o una qualifica professionale;
  3. apprendistato di alta formazione e ricerca, che vede protagonisti i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, e volto al conseguimento di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca.

Con la Legge di Bilancio 2022 a decorrere dal 1° gennaio 2022, per la qualificazione o riqualificazione professionale, è stata introdotta la possibilità di assumere con contratto di apprendistato professionalizzante, soggetti senza limiti di età, quindi anche lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione (art. 47, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015, come modificato dalla Legge di Bilancio 2022 , oppure che godano del trattamento straordinario di integrazione salariale ( Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148) e ai lavoratori destinatari di indennità di mobilità o, Legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Le agevolazioni previste per le aziende che assumono con il contratto di apprendistato sono (D.Lgs. n. 81/2015, articoli 42 e 47):

  • RETRIBUZIONE : in base al CCNL di riferimento, è prevista la possibilità di inquadrare il lavoratore fino a 2 livelli inferiori rispetto a quello spettante in base alla mansione attribuita, oppure in misura percentuale ;
  • CONTRIBUTI : è prevista l’applicazione di aliquote agevolate per il periodo formativo dell’apprendista, estensibile fino all’anno successivo alla prosecuzione dell’apprendistato come rapporto di lavoro subordinato ordinario;
  • Non è previsto il computo delle retribuzioni erogate all’apprendista nella denuncia del premio Inail aziendale;
  • Per normativa, le spese sostenute per gli apprendisti, sono escluse dalla base per il calcolo dell’IRAP;

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