Quando si parla di un argomento delicato come il lavoro minorile è bene sempre tenere a mente cosa prevede la legislazione italiana e procedere con consapevolezza all’inserimento in organico di minori. In questo articolo, abbiamo raccolto sinteticamente quello che c’è da sapere quando si sta pensando di assumere un minorenne.
Lavoro minorile: differenza tra bambini e adolescenti
Partiamo innanzitutto col ricordare che il diritto del lavoro, in Italia, distingue in maniera chiara tra:
- Bambini: minori con meno di 15 anni d’età o minori con età superiore e ancora soggetti all’obbligo scolastico;
- Adolescenti: minori con almeno 15 anni d’età che hanno assolto i 10 anni dell’obbligo scolastico.
Ebbene i bambini, previa autorizzazione dell’ispettorato del lavoro, possono essere adibiti solo alle seguenti tipologie di attività:
- attività culturali
- attività artistiche
- attività sportive
- attività nel settore dello spettacolo
Il discorso cambia per gli adolescenti con almeno 16 anni di età, che possono essere assunti in tutti i settori escluse le attività pericolose espressamente previste.
Assumere un minorenne: obblighi e divieti
Veniamo ora a ciò che può e non può fare un datore di lavoro che abbia scelto di assumere un minorenne nella sua realtà aziendale. In particolare è necessario che si rispetti:
- obbligo di visita medica preassuntiva e visita periodica con cadenza non superiore ad un anno;
- divieto di impiego nel lavoro notturno salvo in caso di forza maggiore;
- orario di lavoro massimo pari a 8 ore giornaliere e 40 ore settimanali.
Inoltre, salvo diverse disposizioni dell’ITL:
- riposo intermedio pari a 1 ora dopo 4 ore e mezza di lavoro
- riposo settimanale di 2 giorni possibilmente consecutivi e compresi la domenica
Rispetto alla generalità dei lavoratori, insomma, per il rapporto di lavoro con i minori sono previste alcune particolarità riguardo la tutela della salute e sicurezza, l’orario di lavoro e i tempi di riposo.