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Welfare Aziendale e Decreto lavoro: benefit e chiarimenti

Con la circolare n. 23/E del 1° agosto 2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti interpretativi sulla disposizione in materia di welfare aziendale recata dall’art. 40 del decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023). In questo articolo abbiamo raccolto per voi queste delucidazioni, molto utili per i titolari di aziende alle prese con tutte le novità derivanti dal Decreto Lavoro.

Cosa prevede il decreto Lavoro per il welfare aziendale: presupposto oggettivo

Il D.L. n. 48/2023, decreto Lavoro, rubricato “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro“, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85/2023, ha introdotto importanti novità in materia di agevolazioni per il lavoratore dipendente con figli a carico.

In particolare, l’art. 40 del decreto Lavoro stabilisce, per il solo periodo d’imposta 2023 ed esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, un innalzamento a 3.000 euro del limite di esenzione dei fringe benefit previsti dall’art. 51, comma 3, terzo periodo, TUIR.

Presupposto soggettivo, fringe benefit e figli fiscalmente a carico

L’agevolazione prevista, valevole unicamente per l’anno d’imposta 2023, si applica ai fringe benefit definiti nel paragrafo precedente e percepiti dai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 12, comma 2, TUIR.

Come già chiarito con la circolare n. 35/E del 2022, i fringe benefit possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam.

Attenzione! Riguardo alla nozione di figli fiscalmente a carico, l’art. 12, comma 2, del TUIR prevede che sono fiscalmente a carico i *figli che abbiano un reddito non superiore a 2.840,51 euro *(per il computo di tale limite si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili).

Per i figli di età non superiore a 24 anni, tale limite di reddito è elevato a 4.000 euro. _In base al principio dell’unitarietà del periodo d’imposta, la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno. Pertanto, trattandosi di un’agevolazione spettante per il solo anno d’imposta 2023, occorre verificare il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31 dicembre 2023.

Qual è l’ambito di applicazione del benefit?

Per accedere al beneficio, il lavoratore deve dichiarare al proprio datore di lavoro di averne diritto, indicando il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico.

È bene ricordare e sottolineare che, se il figlio è a carico di un solo genitore, può usufruire del fringe benefit solo il genitore con a carico il figlio. Non essendo però prevista una forma specifica per questa dichiarazione, la stessa può essere resa secondo modalità concordate tra le due parti.

Naturalmente, al venir meno dei presupposti per l’agevolazione il dipendente è tenuto a darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro. Quest’ultimo recupererà quindi il beneficio non spettante nei periodi di paga successivi e, comunque, entro i termini per le operazioni di conguaglio.

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